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Benessere animale

La tutela degli animali all’interno del territorio del Comune di Pordenone

pexels-pixabay-290164.jpgL'Ufficio Benessere Animale, tutela, nel proprio ambito di competenza, le condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente, così come stabilito al primo comma art. 1 della Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20.

Per avere informazioni e per prendere appuntamento scrivi a tutela.animali@comune.pordenone.it o telefona ai numeri 0434 392575 e 0434 392577.

Vai alla pagina dell'ufficio Benessere animale

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Una colonia felina è costituita da due o più gatti che vivono in libertà in un determinato territorio senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune. Anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito, microchippato e sterilizzato.

La colonia felina è stata riconosciuta e ufficializzata dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e in Friuli Venezia Giulia dalla Legge Regionale 11 Ottobre 2012, n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione".

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Se le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in un altro sito idoneo.

Compito del Comune

Con la collaborazione dei segnalanti/residenti e del volontariato è possibile provvedere alle seguenti operazioni:

  • censimento e registrazione delle colonie feline;
  • mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati;
  • cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite associazioni ed enti;
  • interventi di carattere sanitario, comprese le microchippature e sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite veterinari liberi professionisti convenzionati;
  • rilascio ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.

Riconoscere e censire colonie feline

Dove ricorrano condizioni oggettive conformi alle norme di legge e regolamento vigenti, il Comune di Pordenone previo sopralluogo dell’Azienda Sanitaria riconosce con decreto dirigenziale formalmente le colonie feline presenti sul proprio territorio ed individua le aree ove queste colonie sono stabilite e vivono abitualmente.

Le colonie feline possono essere riconosciute su suolo pubblico e privato, in quest’ultima soluzione,L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Il riconoscimento delle colonie può avvenire d’ufficio da parte del Comune oppure ad istanza di parte proveniente da singoli cittadini o da Associazioni che operino nel settore del benessere, della cura, della custodia e della tutela degli animali. Nel caso di Associazioni prive di personalità giuridica la titolarità della colonia sarà assegnata al legale rappresentante dell’Associazione; è comunque ammesso che altri aderenti all’Associazione possano intervenire nella cura e gestione della colonia in osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Gestire la colonia e adempimenti principali

Ai soggetti nominati referenti di colonia felina è espressamente fatto obbligo di curare, con la massima attenzione, la pulizia ed il decoro dell’area su cui insiste la colonia e gli accessori di questa, sia che si tratti di beni di proprietà privata che pubblica. Il custode dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garantire la pulizia dell’area, dei ripari degli animali ospitati in colonia e di tutte le altre attrezzature presenti, prescindendo dalla proprietà delle stesse al fine di rendere l’area stessa sempre pienamente conforme al decoro urbano.

Somministrazione di cibo adeguato ed acqua in quantità consona, Vige comunque il divieto di lasciare cibo nei contenitori, se non per il tempo strettamente necessario alla nutrizione dei membri della colonia, mentre è fatto obbligo di lasciare sempre acqua pulita e sufficiente per tutti gli animali della colonia, al riparo dal sole. Nel caso in cui residui del cibo al termine del pasto giornaliero, il custode dovrà obbligatoriamente immediatamente recuperarlo ed asportarlo dal luogo di colonia al fine di evitare di attrarre altri animali ed insetti.

Cattura dei gatti con idonee strutture, eventualmente anche fornite in uso temporaneo gratuito dal Comune ove disponibili, nonché trasporto a propria cura e spese presso le autorità sanitarie veterinarie ove necessario, somministrazione di cure, nonché trasporto e cura per le microchippature e sterilizzazioni obbligatorie per legge dei gatti componenti la colonia.

Reimmissione nella colonia dei gatti microchippati e sterilizzati, decorso il periodo prescritto dalla sanità veterinaria.

Il referente che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente l’Ufficio competente del Comune sulla eventuale presenza di focolai infettivi in membri della colonia, per consentire agli Enti preposti di intervenire con la profilassi e le terapie opportune, nonché per l’adozione di ogni altra iniziativa necessaria.

Smaltimento, ai sensi di legge, delle carcasse degli animali deceduti.

Ogni referente di colonia è responsabile della corretta gestione della colonia felina assegnata. È pertanto fatto divieto a chiunque altro (salvo autorizzazione del Comune) di interferire nella gestione delle colonie. È fatto inoltre assoluto divieto, a salvaguardia del decoro urbano, di realizzare rifugi di fortuna per i felini appartenenti a colonie.

Il referente della colonia dovrà inoltre rispettare le regole di gestione, e dare pronta comunicazione al Comune almeno delle seguenti informazioni e/o variazioni:

  1. Decesso o smarrimento degli esemplari felini facenti parte della colonia.
  2. Adozioni degli esemplari, con obbligo di registrazione da effettuare presso l'ufficio benessere animale, attraverso la compilazione del modello 2, corredati della documentazione dell'adottante.
  3. Numero di animali stabilmente presenti nella colonia, distinti per sesso, e con indicazione di nome o codice univoco identificativo di ciascun animale, anche attraverso il personale autorizzato ad effettuare i sopralluoghi mensili presso le colonie.
  4. Informazioni di dettaglio sui decessi e smarrimenti degli esemplari, oltre che alle microchippature e sterilizzazioni da effettuare, nonché informazioni sanitarie relative allo stato di salute della colonia.
  5. Ogni altra informazione ritenuta rilevante o d’interesse per la colonia, o comunque valutata come opportuna da comunicare al Comune.

L’esatta ed efficace conoscenza della situazione territoriale - l’individuazione e l’identificazione anagrafica - costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un’azione mirata che, oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.

Diventare referente di colonia

Per essere inseriti nell’elenco dei volontari che si occupano delle colonie/oasi feline, è necessario presentare domanda al Comune competente, utilizzando l’apposito modello.

Le persone fisiche e le Associazioni che intendano richiedere il riconoscimento della qualifica di referente di colonia felina, sono tenute a presentare apposita domanda, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, indirizzata al Comune di Pordenone secondo una delle seguenti modalità:

- via PEC all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it

-via e-mail all’indirizzo tutela.animali@comune.pordenone.it

- direttamente a mano oppure a mezzo lettera raccomandata A/R o ancora a mezzo corriere presso il Protocollo del Comune, Corso Vittorio Emanuele II, 64.

La presentazione della istanza di riconoscimento di colonia felina e della referenza di quest’ultima,  presuppone che i richiedenti conoscano ed accettino senza riserve sia le specifiche disposizioni e prescrizioni sia il regolamento comunale vigente in materia e si facciano carico, in caso di accoglimento della istanza e successivo atto di riconoscimento con iscrizione nel Registro, della gestione sistematica della colonia felina, curando il benessere degli animali membri della colonia stessa e provvedendo con scrupolo a tutte le necessità degli animali che la compongono, nel rispetto degli obblighi di legge e regolamento vigenti

L'incaricato alla registrazione dei dati nella BDR accerta la correttezza della domanda e della dichiarazione di responsabilità del richiedente.

Il referente ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione organizzati dal Comune, Azienda Sanitaria, Regione, etc.al fine del mantenimento dell’incarico.

A completamento dell’istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, viene rilasciato l’attestato di volontario referente di colonia felina e il relativo tesserino di riconoscimento oppure viene trasmessa una comunicazione all’interessato con le motivazioni del diniego.

Il volontario referente della colonia felina avrà il compito di catturare i gatti per la loro microchippatura e  sterilizzazione e di compilare le schede di identificazione dei componenti della colonia. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo tra le cause ostative alla nomina a referente della colonia felina sono da considerarsi l’aver riportato condanne penali per maltrattamenti ed abusi verso animali o avere procedimenti penali e/o amministrativi in corso relativamente a reati od illeciti amministrativi riguardanti gli animali, anche d’affezione, e la loro gestione e custodia.

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Immagine di Norbert Niessen. Provenienza: www.toonpool.com/

Soccorso a cani vaganti

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Il cittadino che trova un cane vagante deve informare la polizia municipale (0434 392811). Se il cane costituisce pericolo immediato per la pubblica incolumità meglio avvisare il numero unico di emergenza 112 al fine di mettere in sicurezza cittadini e cane.

La Polizia municipale, le forze dell’ordine o il Servizio veterinario attivano gli interventi di cinovigilanza.

Se il cane ha il microchip e il proprietario è rintracciabile, verrà riconsegnato.

Altrimenti, se non ha microchip il cane verrà ricoverato presso la struttura convenzionata con il comune, potrà essere dato in affidamento temporaneo e, dopo 60 giorni, l’affidamento potrà diventare definitivo.

In caso di animale identificato, i costi di recupero e di mantenimento presso la struttura convenzionata sino al ritiro da parte del proprietario, sono a carico del proprietario stesso.

Soccorso a cani o gatti feriti senza proprietario

Chi trova un cane o gatto ferito deve chiamare il numero unico di emergenza 112.

Nel caso venisse riscontrata una situazione di emergenza, la cinovigilanza andrebbe a trasportare l’animale presso la clinica veterinaria convenzionata con l’Azienda Sanitaria.

L’animale sarà microchippato e sterilizzato.

Il cane verrà ricoverato presso la struttura convenzionata con il comune, potrà essere dato in affidamento temporaneo e, dopo 60 giorni, l’affidamento potrà diventare definitivo.

Il gatto verrà riemesso nel territorio una volta terminata la degenza. Nel caso in cui l’esemplare perda le caratteristiche di autonomia verrà ricoverato presso l’oasi felina convenzionata con il comune e potrà essere adottato.

Recupero carcasse animali deceduti

Chi trova un animale deceduto, è pregato di attivare la polizia municipale (0434 392811), che attiverà il servizio del recupero della carcassa e del riconoscimento del microchip attribuito all’animale.

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Per la registrazione di cani (obbligatoria) e gatti di proprietà ci si potrà rivolgere ai veterinari pubblici delle Aziende sanitarie o a veterinari libero professionisti autorizzati.

Per l’iscrizione del cane bisogna rispettare i seguenti obbligatori termini:

  • entro il secondo mese (60 giorni) di vita dell’animale da parte del detentore del cane e/o della fattrice
  • entro dieci (10) giorni dalla data dell’acquisto o dell’inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR (anagrafe canina della nostra regione) o che siano di provenienza estera.
  • In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione dell’animale d’affezione, ai sensi dell’art.11 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135.
     
  • Modello 2 Autodichiarazione comunicazione variazioni anagrafiche (pdf)

Il proprietario o il detentore dell’animale microchippato ha l'obbligo di denunciare (utilizzando il modello 2) al comune di residenza:

  • lo smarrimento accidentale dell’esemplare (entro 10 giorni dall’evento)
  • il ritrovamento dell’esemplare smarrito (entro 10 giorni dall’evento)
  • la sottrazione dell’esemplare, allegando copia di denuncia all’autorità giudiziaria (entro 10 giorni dall’evento)
  • la cessione dell’esemplare, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario (entro 10 giorni dall’evento)
  • la variazione di residenza (entro 10 giorni dall’evento)
  • il decesso dell’esemplare, allegando il certificato di un veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell’animale, sul quale dovrà essere segnalato il numero di identificazione dell’animale (entro 10 giorni dall’evento).

Le operazioni effettuate presso gli uffici comunali sono gratuite. Si rammenta che chiunque ometta di registrare il proprio cane all’anagrafe canina o di denunciare gli eventi sopraelencati è soggetto a sanzione amministrativa.

Il detentore che non può continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell’animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso di particolare gravità, pericolo per l’incolumità pubblica, ne dà comunicazione all’Ufficio Benessere Animale, al fine di ottenere il ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell’animale.

L’animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell’Azienda Sanitaria, oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della Azienda Sanitaria. L’animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle Azienda Sanitaria, per l’eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.

Il cittadino che intenda adottare un animale (cane-gatto) in custodia presso le strutture convenzionate può richiederne l'affido presentando domanda presso il canile/gattile convenzionato. È possibile adottare un animale anche presentandosi previo appuntamento all'Ufficio Anagrafe Canina per i cani e l’Ufficio Benessere Animale per i gatti. I due uffici formalizzano l'affido e aggiornano la BDR -Banca Dati Regionale.

Le strutture convenzionate con il Comune di Pordenone, sono:

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Le aree di sgambamento cani sono aree e spazi ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio, purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole.

Sul territorio comunale si trovano due tipi di aree comunali destinate allo sgambamento per cani:

  • aree recintate ad uso esclusivo per lo sgambamento dei cani, aperte 24 ore su 24;
  • aree non recintate utilizzabili liberamente per lo sgambamento dei cani.

Negli spazi a loro destinati, i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. I cani che possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori potranno essere liberi da guinzaglio ma manterranno la museruola. 

Vedi articolo 24 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali (pdf)

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Internazionale

  • Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, 15 ottobre 1978, in sede Unesco. E’ la più importante dichiarazione che in materia di tutela dei diritti degli animali sia mai stata proclamata a livello internazionale
  • Convenzione di Washington (o CITES), 3 marzo 1973, ha lo scopo di disciplinare il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche minacciate d’estinzione. In vigore dal 1985, é applicata da circa 182 stati, tra cui l’Italia che l’ha ratificata con la Legge n° 874 del 1975. La convenzione, in generale, non esclude che gli stati membri possano mettere in atto misure di controllo e divieti ancora più restrittivi di quelli stipulati dalla convenzione stessa. La versione originale della Convenzione di Washington e le Appendici I,II,III. I Regolamenti Comunitari e le Leggi italiane che si richiamano alla Convenzione di Washington
  • Convenzione del Consiglio d’Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia

Nazionale

  • Legge n° 281 del 14 agosto 1991 – “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
  • Legge n° 189 del 20 luglio 2004 – Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Grazie a questa legge, dopo il titolo IX del libro II del Codice penale è stato inserito il Titolo IX bis del Libro II del Codice Penale (“Dei delitti contro il sentimento degli animali”)
  • Legge 201/2010 – Protezione degli animali da compagnia con la quale il parlamento ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno
  • Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 – “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142)”
  • Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 – “Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonchè l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00143)”

Regionale

  • Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 – “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”
  • Delibera regionale 8 novembre 2013, n. 2029 – “L.R. 20/2012 Art. 25 e Art. 29. Recepimento dell’accordo sancito in data 24.01.2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione e approvazione manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR)”
  • Decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2013, n. 0163/Pres. – “Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall’articolo 17 comma 4 della legge regionale 20/2012 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline.”
  • Decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2013, n. 0164/Pres. – “Regolamento recante i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco presso la Direzione centrale di cui all’articolo 6 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”
  • Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2013, n. 0195/Pres. – “Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 35 commi 3 e 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”
  • Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 0122/Pres. – “Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 19 comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”
  • Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 0127/Pres. – “Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure general i di sicurezza e forme di promozione dell’ accessibilità , forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”
  • Decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. – “Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti”
  • Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2023, n. 017/Pres. – “Regolamento per la concessione dei contributi per l’ammodernamento, l’acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti di cui all’articolo 35, comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”

Comunale

Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Pordenone (pdf)

pubblicato il 2024/11/27 17:12:00 GMT+1 ultima modifica 2024-12-02T09:32:17+01:00
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