Limiti agli orari di vendita per asporto di bevande alcoliche
L'amministrazione comunale di Pordenone ha stabilito dei limiti alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e ne ha vietato il consumo nelle aree pubbliche.
Tali limitazioni sono determinate dalla volontà di prevenire, contrastare ed eliminare i fenomeni di degrado e disordine urbano che possono compromettere il vivere sereno e civile delle persone e minare la percezione di sicurezza della cittadinanza.
Le regole sono stabilite con ordinanza del vicesindaco reggente n. 17 del 18 luglio 2024 (vai al pdf) e restano in vigore fino al 30 ottobre 2024, su tutto il territorio comunale della città di Pordenone.
Di seguito in sintesi i contenuti dell'ordinanza, a cui si rimanda per tutti i dettagli.
Limiti alla vendita per asporto
Dalle ore 20:00 alle 7:00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:
- ai titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio del settore alimentare, delle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, kebab e attività analoghe), degli esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni;
- agli esercenti che svolgono la propria attività commerciale di vendita al dettaglio del settore alimentare su area pubblica, compresi gli ambulanti itineranti.
È esclusa dal divieto la somministrazione negli esercizi pubblici effettuata al banco o al tavolo all'interno dei locali e negli spazi esterni in concessione, la consegna di bevande alcoliche tramite il servizio di food delivery, purché effettuata presso la residenza o il domicilio del cliente, nonché da parte di esercizi predetti per il consumo a domicilio.
Vietato il consumo nelle aree pubbliche
A qualsiasi ora della giornata (00:00-24:00) è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche (strade, piazze, parchi e giardini pubblici) ricadenti nell’area urbana all'interno del cosiddtto "ring" (vedi mappa pdf).
Fanno eccezione le aree interessate da eventi e manifestazioni regolarmente autorizzate per la somministrazione di bevande anche alcoliche, previa assunzione delle dovute cautele valutate in sede istruttoria. Dal divieto inoltre è esclusa la somministrazione negli esercizi pubblici effettuata negli spazi esterni in concessione.
I trasgressori potranno ricevere una sanzione amministrativa che può andare dai 25,00 ai 500,00 euro (art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs. 267/2000).
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