Selezione per assunzione di personale appartenente a categorie protette (Cat. B)
Il procedimento ha la finalità di consentire l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette nei limiti delle percentuali di copertura obbligatoria previste dalla normativa in materia.
Si ricorre a tale procedura per profili professionali per i quali é richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo eventuali specifiche qualificazioni professionali.
La modalità di attivazione avviene mediante richiesta numerica di avviamento a selezione inviata all'ufficio provinciale competente.
Riferimenti normativi
- Legge n. 68/1999
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000
- Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
- Decreto legislativo. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18
- Direttiva n. 1 /2019 del 24 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Requisiti
Oltre ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego è richiesto il possesso dei requisiti specifici indicati nella richiesta di avviamento nonché l'appartenenza alle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” (art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165).
“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni……..” (art. 63, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165)
Potere sostitutivo
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Cescon Giampietro
– Segretario generale