Pagare l'ILIA - Imposta locale immobiliare autonoma
Devono versare l'ILIA i possessori di immobili quali: Anche per il 2024 rimane in vigore l’ILIA (l’imposta locale immobiliare autonoma ) disciplinata dalla Legge Regionale 17 del 14/11/2022 . La stessa ha sostituito nel territorio regionale l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - L’imposta riguarda coloro i quali possiedono immobili nel territorio regionale ovvero fabbricati , terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura L’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. (art.4) Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia che possono, qualora proprietari e residenti altrove usufruire di analoga agevolazione. Sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022 Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’imposta locale immobiliare autonoma non si applica inoltre: In aggiunta all’aliquota agevolata, viene mantenuta l’ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 , nel caso in cui il comodante sia proprietario del solo immobile concesso in comodato oppure di due immobili (categoria A) di cui uno adibito necessariamente ad abitazione principale. Inoltre l’immobile o gli immobili devono trovarsi nello stesso comune dove il comodante ha la residenza e la dimora abituale. Il trattamento agevolativo viene applicato anche alle pertinenze del bene a cui sono asservite. Il comodatario deve trattare l’immobile come abitazione principale quindi trasferirvi la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (A/1-A/8-A/9). Il comodato deve essere registrato. Deve essere presentata a cura del comodante la dichiarazione con attestazione del possesso dei requisiti di legge. L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (si andrà a pagare il 75% dell’imposta totale). Per i contratti a canone concordato "non assistiti" (conclusi cioè senza l'intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali è necessario acquisire l'attestazione di rispondenza Ex D.M. 16/01/2017 rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con cui viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale. Tale attestazione (non soggetta nè a registrazione nè a bollo) andrà presentata, unitamente al contratto registrato, all'ufficio ILIA a cura del locatore. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, hanno diritto a partire dall’anno di imposta 2023 alla riduzione del 50% dell’imposta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso posseduta in Regione a titolo di proprietà od usufrutto. Viene mantenuta la riduzione della base imponibile del 50% la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia il cui costo è a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile e allegando documentazione fotografica. NOTA BENE! Per poter usufruire della aliquota agevolata è necessario presentare la dichiarazione ILIA relativa all'anno 2024. Sono considerati tali i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale. La strumentalità va attestata tramite l'apposito modello dichiarativo. La base per il calcolo dell’ILIA , analogamente all’IMU, è la rendita catastale che è reperibile dalla visura catastale. La visura - qualora il contribuente non ne fosse in possesso - può essere richiesta gratuitamente recandosi all’Agenzia del Territorio - ora Agenzia delle Entrate (l'ufficio di Pordenone si trova in via Borgo Sant'Antonio n. 23) oppure online nel sito agenziaentrate.gov.it munendosi di codice fiscale del titolare e del foglio, mappale e subalterno dell’immobile (dati che sono riportati nel contratto di acquisto dello stesso). Si ricorda che se non sono intervenute variazioni non è necessario munirsi di nuove visure catastali. Ottenuta la rendita catastale si deve poi procedere alla rivalutazione della stessa moltiplicandola per 1,05 e utilizzando poi i seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile: La determinazione della base imponibile per i terreni viene invece calcolata come segue: Infine per le aree edificabili la base imponibile è determinata dal valore venale di mercato (perizie o tabella). DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote 8,85 5,05 € 200 5,05 per mille € 200 Unità immobiliari (di cat. A1, A8 e A9) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 5,05 € 200 Unità immobiliari (di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile. 5,05 € 200 Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel Settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. 4,00 € 200 Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. 5,85 Unità immobiliari accatastate in categoria A e relative pertinenze messe a disposizione dal proprietario (soggetto privato), a titolo di comodato gratuito, a gruppi di persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome ed indipendenti 4,60 per mille Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, che sono state locate a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla legge 431/1998 4,60 per mille Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, che sono state locate seguendo gli schemi contrattuali allegati alla legge 431/1998 a lavoratori temporanei che risiedono o domiciliano nel Comune per il periodo di durata del relativo contratto di lavoro 4,60 per mille Unità immobiliari detenute e/o affittate di categoria C/1 (negozi) presenti all’interno del così detto “ring”, compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia, purchè i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 20%, rispetto al contratto in corso o all’ultimo applicato. L’aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto 5,60 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille Aree fabbricabili e terreni agricoli 7,60 8,60 per mille Determinata con le modalità sopra esposte la base imponibile si procede poi alla determinazione dell’imposta con le seguenti modalità ed utilizzando le aliquote e le detrazioni già deliberate dal Comune. I nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento ILIA approvati dall'Agenzia delle entrate con risoluzione 10/E del 24 febbraio 2023 sono i seguenti: 5900 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo cat. A1-A8-A9) 5901 PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO DIVERSO DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA 5902 FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA E ULTERIORI RISPETTO AL PRIMO 5903 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 5904 TERRENI 5905 AREE FABBRICABILI 5906 FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D e STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA 5907 FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D e NON STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA 5908 FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA DIVERSI DA QUELLI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D 5909 ALTRI IMMOBILI 5910 INTERESSI DA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 5911 SANZIONI DA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO SI INVITANO I CONTRIBUENTI AD UTILIZZARE I CODICI SOPRA RIPORTATI E A NON EFFETTUARE PIU’ VERSAMENTI CON IL CODICE 3925 “IMMOBILI D QUOTA STATO” IN QUANTO SOPPRESSO L’istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Il Ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 come modificato dal D.L. n. 124/2019 art. 10-bis. Si esplicitano di seguito le modalità di applicazione delle sanzioni per i pagamenti tardivamente effettuati: Andranno aggiunti gli interessi per i giorni di ritardo calcolati al tasso legale. Tali interessi si calcolano sul solo importo relativo alla differenza d’imposta e, pertanto, senza tener conto della sanzione, con la seguente formula: IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500 A partire dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,50% annuo (Dm MEF del 29 nvembre 2023). La dichiarazione può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento. Nelle more dell’adozione del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione ILIA, i contribuenti possono continuare ad utilizzare i modelli di dichiarazione IMU nei casi ivi previsti. Le modalità di inoltro rimangono le medesime: Dati catastali dell'immobile. Il pagamento deve essere effettuato solo utilizzando il modello F24.A chi è rivolto
Descrizione
Informazioni relative all'anno 2024
Indicazioni generali
Riduzioni d'imposta e di base imponibile (art. 8 e 10 L.R. 17/2022)
Esenzioni d’imposta (art. 11 e 12 L.R.17/2022)
Fabbricati strumentali all'attività economica (Art. 3 comma 1 lett.b)
Modalità di determinazione dell’imposta
CATEGORIE CATASTALI
MOLTIPLICATORE
A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9)
160
A/10 UFFICI
80
B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI
140
C/1 NEGOZI
55
C/3 LABORATORI
140
C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI
140
C/5 STABILIMENTI BALNEARI
140
C/2 CANTINE
160
C/6 GARAGE
160
C/7 TETTOIE
160
D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
65
D/5 ISTITUTI DI CREDITO
80
TERRENI
MOLTIPLICATORE
TERRENI AGRICOLI
REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25%
135
Aliquote ILIA in vigore dall' 01.01.2024
per mille
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze.
per mille
Unità immobiliari (di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti coniuge affidatario.
per mille
per mille
per mille
per mille
per mille
Fabbricati strumentali all'attività economica
Come fare
Per il calcolo utilizzare il simulatore
MANUALE: BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA (vedi tabella) = ILIA ANNUA DA VERSARE
IL CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI PORDENONE DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD F24 È: G888
Ravvedimento operoso (pagamento dopo la scadenza)
Dichiarazione
Cosa serve
Cosa si ottiene
Le scadenze per il versamento del dovuto sono:
- prima rata in acconto entro il17 giugno 2024
- seconda rata a saldo entro il16 dicembre 2024
Non si è tenuti al pagamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno sia inferiore a 6,00 euro.
Costi
Nessun costo
Accedi al servizio
È possibile inoltre effettuare il CALCOLO ILIA ONLINE per il 2023
Questo servizio (link esterno) dà la possibilità di stampare anche il modello F24 compilato.
Ulteriori informazioni
- Regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)
- Delibera del consiglio comunale "Imposta locale immobiliare autonoma 2024. Aliquote e modalità di applicazione"
- Determinazione valori indicativi per le aree edificabili ai fini ILIA anno 2023
Contatti
Moduli
- Modello di dichiarazione IMUIMPI 2022 — scarica: PDF document 511 KB
- Istruzioni Dichiarazione IMU — scarica: PDF document 203 KB
- Modello di dichiarazione IMU — scarica: PDF document 40 KB
- Modello F24 per il versamento — scarica: PDF document 51 KB
- Richiesta annullamento/rettifica avvisi — scarica: PDF document 169 KB
- Richiesta compensazione — scarica: PDF document 88 KB
- Richiesta di rimborso — scarica: PDF document 150 KB
- Richiesta rateazione avvisi — scarica: PDF document 176 KB
- Versamento IMU su aree edificabili 2024 — scarica: PDF document 328 KB
- Versamento ILIA su aree edificabili 2023 — scarica: PDF document 328 KB