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Autorizzazione al subappalto

Costituisce subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, alle condizioni e con le modalità individuate dall'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici e dall'art. 170 del regolamento di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 207/2010:

  • qualsiasi sub-contratto che abbia ad oggetto lavori da espletare nel cantiere in cui si riferisce l'appalto, a prescindere dall'importo e dall'incidenza della manodopera (c.d. subappalto puro);
  • qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività diverse dai lavori, espletate nel cantiere cui si riferisce l'appalto, che richiedono l'impiego di manodopera (c.d. contratti assimilati), quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, solo nel caso in cui si verifichino le due seguenti condizioni:

- importo di subappalto superiore al 2% dell'importo del contratto principale o di importo sup.a € 100mila

- l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo di subappalto.

L'impresa affidataria di un contratto di lavori pubblici che intenda ricorrere al subappalto deve presentare alla Stazione appaltante apposita instanza di autorizzazione , con indicazione puntuale dell'oggetto e dell'importo del contratto.

pubblicato il 2014/02/04 15:03:00 GMT+2 ultima modifica 2019-10-04T16:19:36+02:00
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