Verifica stato conservazione cemento amianto
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Ugel Chiara
– Funzionario tecnico ambientale
- tel.: 0434 392527
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Cellamare Romina
– Funzionario tecnico ambientale
- tel.: 0434 392526
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Biancolin Laura
– Funzionario amministrativo contabile
- tel.: 0434 392519
Procedimenti d’ufficio e ad istanza di parte relativi alle coperture in cemento amianto, quali richieste del codice ID, segnalazione di presenza amianto da parte di proprietari, segnalazione di presenza amianto da parte di terzi e segnalazioni di abbandono di amianto e adozione degli eventuali provvedimenti di bonifica.
L’amianto è un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto sottili e resistenti, largamente impiegato nel passato in vari settori dell’edilizia e dell’industria fino all’emanazione della legge n. 257 del 1992 che ne ha disposto la dismissione, in relazione alla possibilità di dispersione delle fibre dalla struttura e la loro pericolosità per la salute umana.
ARAm – Richiesta ID
Con la Legge nr. 34 del 20/10/2017 la Regione FVG ha istituito l’Archivio Regionale Amianto, quale archivio per l’acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto. Tale attività permette sia una raccolta omogenea nel territorio sia consente di ottenere un aggiornamento in tempo reale una volta avvenuta la bonifica.
A seguito di telerilevamento da parte della Regione FVG e di analisi di immagini ad alta risoluzione acquisita da drone, nell’anno 2019 gli immobili presenti nel Comune di Pordenone sono stati censiti ed identificati, in modo univoco, con un codice ID UNITA’ ed inseriti nell’Archivio Regionale Amianto (ARAm).
Che cos’è l’ID_UNITÀ
Quando un edificio/manufatto in amianto viene inserito nell’Archivio Regionale Amianto (ARAm) ottiene un codice alfanumerico che lo identifica univocamente chiamato ID_Unità.
Se l’edificio ha più elementi in amianto (come ad esempio pavimento e tetto) l’ID_Unità viene sostituito con ID_Punto (ogni ID_Punto è associato ad un elemento in amianto).
Chi lo deve usare?
Tutti i proprietari che intendono effettuare lavori di bonifica, pubblici o privati.
Quando si usa?
Nel momento in cui un edificio mappato in ARAm viene sottoposto ad attività di bonifica è necessario comunicare alla ditta autorizzata all’esecuzione dei lavori il codice ID_Unità (o ID_Punto qualora coincidano).
Tale codice alfanumerico sarà inserito dall’impresa che effettua i lavori, secondo le modalità specifiche, nell’applicativo dedicato alla medicina del lavoro e consentirà alla Direzione Ambiente di verificare lo svolgimento delle attività di bonifica nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di rifiuti. Una volta terminata la bonifica e ricevuta la quarta copia del formulario, la ditta incaricata, a garanzia di tali attività, potrà “chiudere” la pratica.
Qualora il proprietario non sia già venuto a conoscenza, tramite comunicazione da parte del Comune, dell’inserimento della propria copertura nell’archivio regionale amianto ARAm, si deve rivolgere in Comune e chiedere il Certificato di mappatura dell’edificio di sua proprietà.
Il Certificato di mappatura riassume le caratteristiche della copertura e contiene il codice ID_Unità che identifica in modo univoco l’edificio.
Il codice ID_Unità dovrà essere comunicato alla ditta di bonifica nel momento in cui verrà effettuata la rimozione.
Questo consente di togliere la copertura dall’archivio regionale ARAm e di aggiornare la mappatura.
Nel caso in cui si voglia procedere con l’autorimozione di piccole quantità, invece, il codice ID Unità dovrà essere comunicato ad ARPA, all’indirizzo mail progetto.amianto@arpa.fvg.it con indicazione dell’avvenuta bonifica.
Se la copertura o il manufatto non è stato inserito in ARAm, il proprietario potrà procedere alla bonifica tramite ditta autorizzata o autorimozione, senza la comunicazione dell’ID_Unità, allegando la dichiarazione del Comune che attesti tale circostanza.
INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI BONIFICA E SMALTIMENTO
Ai sensi dell’articolo 1 dell’articolo 256 del Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008 e smi “i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152” e pertanto dagli operatori economici iscritti nelle categorie 10A oppure 10B dell’albo Nazione Gestori Ambientali al link www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx
Inoltre, ogni operazione di rimozione del materiale contenente amianto, ad esclusione dei casi di rimozione in proprio, deve obbligatoriamente essere preceduta dal piano di lavoro.
La ditta incaricata alla bonifica, pertanto, procederà ad inviare il piano di lavoro nell’applicativo MeLAm unitamente al Codice Identificativo Unità, ai fini dell’aggiornamento automatico della mappatura.
Il proprietario dell’immobile che intende da solo bonificare per proprio conto il materiale contenente amianto, può seguire una procedura precauzionale illustrata dall’AS FO, anche in questo caso dovrà richiedere il codice ID UNITÀ.
Dovrà, comunque, rivolgersi a un'impresa specializzata che gli trasporti e smaltisca idoneamente il materiale. Al termine del lavoro dovrà presentare la Dichiarazione di Autorimozione di manufatti in amianto in matrice compatta ed inviarlo all’indirizzo mail: progetto.amianto@arpa.fvg.it.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 2228 del 20 dicembre 2019 sono state approvate le linee guida per l’autorimozione di manufatti contenenti amianto di piccole entità da parte dei privati cittadini.
Per garantire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza sono stati definiti, in modo puntuale, le quantità e le procedure operative necessarie a salvaguardare sia i soggetti direttamente che indirettamente interessati (vicini di casa o passanti).
Tipologia di materiale | Quantità / anno |
Pannelli, lastre piane e/o ondulate in opera | 25 mq |
Pannelli, lastre piane e/o ondulate a terra | 25 mq |
Canne fumarie o tubazioni | 3 metri lineari |
Elementi / materiali contenenti amianto che per asporto non necessitano di demolizioni murarie | 50 Kg |
La presente procedura si applica esclusivamente alla rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta da parte di cittadini proprietari dell’immobile o del bene, escludendo quelli di origine industriale e/o artigianale per i quali la rimozione può avvenire solo da parte di ditte specializzate.
Come effettuare l’autorimozione:
- Verificare che i quantitativi e tipologia di amianto da rimuovere siano inferiori a quelli in tabella
- Procurarsi il materiale elencato nelle linee guida
- Attenersi alle procedure indicate nelle linee guida
- Verificare che il Comune di appartenenza sia o meno inserito nell’elenco dei Comuni mappati con il drone
- In caso positivo richiedere al Comune il Codice ID_UNITÀ
- Compilare il modulo di autorimozione e se l’edificio è inserito in ARAM, inviare via mail il modulo e fotocopia della carta d’identità, all’indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it
- Contattare una ditta di bonifica o il gestore per il trasporto dei rifiuti in discarica.
Segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di soggetti terzi
I soggetti che intendono segnalare la presenza di manufatti contenenti presumibilmente amianto presso edifici di proprietà di terzi (es. Copertura o rivestimento di un edificio) in cattivo stato di conservazione (danneggiato da agenti atmosferici, in stato di abbandono, ect.) possono seguire la seguente procedura:
- compilazione da parte del soggetto dichiarante del “Modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto
- Invio al Sindaco del Comune su cui insiste l’edificio.
Segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di proprietari di edifici privati
I proprietari di edifici (ad uso residenziale, commerciale o produttivo) che intendono comunicare la presenza di manufatti contenenti amianto nel proprio edificio possono (anche tramite un delegato o amministratore di condominio) compilare il “Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto” ed inviarlo, ad ARPA all’indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it.
In relazione al suo stato di conservazione può essere:
- lasciato sul posto con l’effettuazione del programma di manutenzione e controllo
- incapsulato (trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre di amianto)
- confinato (con l’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio)
- rimosso e smaltito.
I seguenti riferimenti normativi si riferiscono ai contributi
Riferimenti normativi
- Legge n. 257 del 1992
- D.M. del 06.09.1994 e s.m.i.
- D.Lgs.81/2008
- Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34
Modalità di presentazione dell'istanza
Presentare la segnalazione con una delle seguenti modalità:
- posta elettronica all'indirizzo tutela-ambientale@comune.pordenone.it
- posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it
- posta ordinaria all'indirizzo riportato nei moduli
- consegna a mano direttamente all'Ufficio ambiente, via Bertossi n. 9
- consegna a mano all'Ufficio relazioni con il pubblico, piazzetta Calderari n. 1
Documenti da presentare
È fondamentale fornire le informazioni necessarie per una corretta individuazione del manufatto e del proprietario, utilizzando l’apposito modulo disponibile in questa pagina.
Termini per l'adozione del provvedimento
Avvio del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
I termini per la consegna della valutazione e del programma di controllo da parte del proprietario del manufatto sono solitamente di 30 giorni a meno di particolari situazioni in cui possono essere compressi.
Il compimento delle eventuali attività di bonifica dipende dalle operazioni e dalle situazioni specifiche.
Potere sostitutivo
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Rinaldi Ivo
– Dirigente
Moduli
- Modello B Dichiarazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza — scarica: PDF document 33 KB
- MODULO DI SEGNALAZIONE PRESUNTA PRESENZA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE — scarica: PDF document 56 KB
- Modello di richiesta ID_UNITÀ — scarica: PDF document 139 KB