Verifiche limiti inquinamento acustico
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Ugel Chiara
– Funzionario tecnico ambientale
- tel.: 0434 392527
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Cellamare Romina
– Funzionario tecnico ambientale
- tel.: 0434 392526
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Gai Paola
– Istruttore tecnico amministrativo
- tel.: 0434 392225
Procedimento diretto all'attuazione degli interventi necessari a ricondurre le emissioni sonore derivanti dall'esercizio o l'impiego di una sorgente fissa o mobile di rumore entro i valori limite fissati dalla normativa vigente, qualora sia verificato il loro superamento.
Procedimento d'ufficio (su segnalazioni di Polizia Municipale o altri uffici o enti) o ad istanza di parte (su esposti). L'U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale può intervenire in caso di inquinamento acustico solo quando il rumore è prodotto da impianti o attrezzature utilizzati per attività produttive, commerciali o professionali.
La segnalazione comporta l’avvio di un formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico.
Al responsabile dell’attività / sorgente segnalata come disturbante viene chiesto:
- di verificare l’entità delle immissioni rumorose negli ambienti coinvolti, riferendo entro 30 giorni all’U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale e nel contempo di adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare il disagio lamentato;
- qualora accerti l’effettivo superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente di realizzare gli opportuni interventi di bonifica acustica al fine di ricondurre nella norma le immissioni sonore.
L’U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale, se non riceve alcun riscontro o se l’intervento autonomo da parte del responsabile dell’attività/sorgente disturbante non determina l’eliminazione del disturbo acustico, avuta formale conferma da parte dell’esponente circa il persistere del disturbo, chiederà all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) di effettuare rilevazioni fonometriche presso il/uno dei segnalante/i.
Esclusioni:
Le fattispecie per cui il Comune può richiedere l’intervento dell’ARPA FVG attraverso la verifica fonometrica sono quelle alle quali è possibile ricondurre un’autorizzazione e/o che abbiano caratteristiche economiche, produttive, commerciali o professionali. Ne consegue che, dall’ambito delle competenze dell'U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale, siano esclusi:
- rumorosità determinata da impianti comuni del proprio condominio (ascensore, caldaia condominiale, autoclave, impianti di climatizzazione/condizionamento condominiali, ecc.);
- rumorosità determinata dal funzionamento di impianti e/o attrezzature in uso ad abitazioni private;
- comportamenti di privati cittadini all’interno delle proprie abitazioni (es. utilizzo di strumenti musicali o mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi);
- i lavori edili effettuati all’interno delle singole unità immobiliari di un condominio;
- il rumore connesso alla presenza di infrastrutture del trasporto (strade, ferrovie, ecc..);
- l’attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche, elettriche, fognature, acqua potabile, gas, ecc.);
- le operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
- le operazione di pulizia delle strade, le operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani e le operazioni di manutenzione di parchi e giardini pubblici.
I cittadini, che si trovano in alcune di queste situazioni (non quelle per le quali vi è uno stato di necessità, di urgenza, di pericolo), possono ricorrere alle prescrizioni del codice civile e del codice penale e, in particolare, ai seguenti articoli:
- art.844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
- art.659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca disturbi esercitano una professioni o un mestiere rumoroso.
Si invita, comunque, nel primo caso, prioritariamente a cercare una soluzione bonaria rivolgendosi, se del caso, ad esempio all’amministratore condominiale.
Nel caso, invece, di disturbo della quiete pubblica le segnalazioni vanno inoltrate alle Forze dell’Ordine.
Riferimenti normativi
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991
- Legge n. 447/1995
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/1997
- Legge regionale n.16 del 18 giugno 2007
- Regolamento comunale di igiene
- Il procedimento fa riferimento alle linee guida prodotte da ARPA FVG "Linee guida per l’attività tecnica di controllo dell’inquinamento acustico a supporto degli enti locali territoriali, dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine. Adozione"
- Piano comunale di classificazione acustica (PCCA)
- Regolamento acustico comunale
Modalità di presentazione dell'istanza
Presentare la segnalazione con una delle seguenti modalità: posta; consegna a mano direttamente all'Ufficio tutela ambientale; consegna a mano all'Ufficio relazioni con il pubblico; posta elettronica certificata; fax.
Documenti da presentare
È fondamentale fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione: causa, responsabile, periodo, orari, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale.
Termini per l'adozione del provvedimento
Avvio del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
Durata dell'intero procedimento variabile a seconda delle caratteristiche dell'inquinamento e dei tempi di ARPA FVG ad effettuare i rilievi. ARPA FVG ricevuta la richiesta da parte dell’amministrazione e verificata la completezza della documentazione, accertata l’esistenza dei presupposti per l’applicazione di quanto previsto dalla legge 447/95 e successivi decreti attuativi, definisce una priorità di intervento ed un programma delle misure da effettuare.
L’accertato superamento dei limiti di immissione del rumore negli ambienti abitativi interessati da parte di ARPA FVG può avere – a seconda della gravità (entità dell’inquinamento acustico), delle caratteristiche (inquinamento acustico in periodo notturno o diurno), della tipologia della sorgente disturbante (indispensabile o meno alla temporanea prosecuzione dell’attività) - come conseguenze:
- contestazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;
- intimazione di cessazione del disturbo causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti;
- prescrizione di adottare idonei interventi atti a rendere le immissioni negli ambienti abitativi, conformi alla normativa vigente, previa presentazione di un piano di bonifica acustico con indicazione della relativa tempistica di esecuzione;
- adozione di un’ordinanza di inibizione all’utilizzo delle sorgenti sonore responsabili dell'inquinamento acustico o di sospensione dell’attività disturbante nel suo complesso;
- segnalazione all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato - Art. 659 del Codice Penale da parte di ARPA stessa.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Il provvedimento adottato a seguito della avvenuto accertamento del superamento dei limiti normativi a cura di ARPA FVG è impugnabile da parte degli interessati tramite ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Potere sostitutivo
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Villalta Renato
– Dirigente
Moduli
- Segnalazione di presunto inquinamento acustico — scarica: PDF document 17 KB